Cass. pen. n. 7943 del 13 agosto 1996
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione, è necessario che il fatto commesso dalla vittima sia oggettivamente ingiusto (anche con riferimento a norme sociali e di costume), a nulla rilevando l'erroneo convincimento del reo al riguardo.