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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15576 del 4 aprile 2013

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15576 del 4 aprile 2013

Testo massima n. 1

La circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante. [ Fattispecie relativa ai reati di ricettazione e detenzione e vendita di prodotti industriali con il marchio contraffatto ].

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