Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4235 del 7 marzo 2000

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4235 del 7 marzo 2000

Testo massima n. 1

Ai fini della verifica delle condizioni alle quali l’art. 280 c.p.p. subordina l’applicazione, e quindi il mantenimento, di una misura coercitiva personale, occorre fare riferimento, dopo una sentenza di condanna, alle statuizioni della sentenza stessa. Nella ipotesi in cui il giudice, con detta sentenza, qualifichi differentemente il fatto contestato, inquadrandolo in una figura criminosa diversa meno grave, è a tale nuova qualificazione che deve aversi riguardo per verificare se permangano le condizioni di applicabilità della misura. Ugualmente deve affermarsi se vengano riconosciute circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale [ art. 278 c.p.p. ]. Viceversa, non assumono alcun rilievo le statuizioni della sentenza di condanna che attengono esclusivamente alla pena, quali la possibile concessione di attenuanti [ diverse da quelle dell’art. 62, n. 4, c.p. ] e il giudizio di comparazione tra queste e le aggravanti ritenute sussistenti.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze