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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 13068 del 30 dicembre 1994

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 13068 del 30 dicembre 1994

Testo massima n. 1

Ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., l’entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, e non già, al mero valore intrinseco dell’oggetto sottratto. [ Fattispecie relativa a furto aggravato dall’uso di violenza sulle cose, consistente in effrazione della porta di un locale, in cui è stato ritenuto che si dovesse tenere conto, oltre che del valore della res sottratta, anche del pregiudizio arrecato con il danneggiamento cagionato ].

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