Cass. pen. n. 2936 del 9 marzo 2000

Testo massima n. 1


Il reato di favoreggiamento personale ha natura di reato di pericolo e può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, purché idonea a intralciare le investigazioni della autorità, non occorrendo che l'intento sia perseguito, dalla clandestinità. (Nella specie, è stata ritenuta la configurabilità del suddetto reato in un'attività intesa a favorire gli incontri e i rapporti di un ricercato con i propri congiunti, così da evitargli il rischio di uscire, anche temporaneamente, dalla clandestinità).

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