Cass. pen. n. 6614 del 27 maggio 1999
Testo massima n. 1
Il reato di favoreggiamento personale può realizzarsi attraverso qualunque comportamento, coscientemente assunto, in forza del quale le investigazioni e le ricerche vengano intralciate. (È stata, nella specie, ritenuta idonea a realizzare il reato la condotta diretta a procurare a un latitante un appartamento il cui contratto di locazione sia intestato a terzi e un telefono cellulare la cui utenza, sia, pure, intestata ad altri).