Cass. pen. n. 38236 del 28 settembre 2004
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità dei reati di favoreggiamento personale e reale (artt. 378 e 379 c.p.) occorre, sotto il profilo soggettivo, che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito, per cui i suddetti reati restano esclusi qualora l'agente abbia avuto di mira il conseguimento di interessi propri. (Principio affermato, nella specie, con riguardo alla condotta tenuta da un imprenditore il quale, pur avendo assunto, secondo l'accusa, un ruolo di cerniera tra la criminalità organizzata locale e le imprese disposte a venire a patti con la medesima, aveva tuttavia agito essenzialmente al fine di assicurare la tranquillità delle imprese che a lui facevano capo).
Testo massima n. 2
Tanto il favoreggiamento personale quanto quello reale, presuppongono l'avvenuta consumazione del reato ascritto al soggetto favorito e, pertanto, qualora trattisi di reato associativo (nella specie, di tipo mafioso) occorre che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, dandosi luogo altrimenti alla configurabilità, non del favoreggiamento, ma della partecipazione o del concorso esterno, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa.