Cass. pen. n. 2585 del 24 marzo 1983
Testo massima n. 1
In tema di favoreggiamento personale, l'esistenza di un legame sentimentale o di una finalità umanitaria o politica da parte dell'agente può essere presa in considerazione soltanto ai fini della valutazione della personalità morale dell'imputato, non per escludere la sussistenza del reato, avente carattere formale e di pericolo, consistente nell'obiettivo turbamento della funzione giudiziaria.