Cass. pen. n. 2585 del 24 marzo 1983

Testo massima n. 1


In tema di favoreggiamento personale, l'esistenza di un legame sentimentale o di una finalità umanitaria o politica da parte dell'agente può essere presa in considerazione soltanto ai fini della valutazione della personalità morale dell'imputato, non per escludere la sussistenza del reato, avente carattere formale e di pericolo, consistente nell'obiettivo turbamento della funzione giudiziaria.

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