Cass. pen. n. 5991 del 20 giugno 1997

Testo massima n. 1


In materia di favoreggiamento aggravato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente della importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con L. 12 luglio 1991 n. 203 dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante solo nel secondo caso.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE