Cass. pen. n. 25715 del 12 giugno 2003
Testo massima n. 1
Il rifiuto dell'acquirente di sostanza stupefacente di rivelare il nome del fornitore non è assimilabile a dichiarazione indiziante relativa a una sua condotta pregressa, ma costituisce esso stesso il reato di favoreggiamento personale, con la conseguente utilizzabilità del verbale dal quale il rifiuto stesso risulti.