Cass. pen. n. 4069 del 2 maggio 1983
Testo massima n. 1
È configurabile il reato di favoreggiamento personale allorquando il medico non si limiti ad omettere l'invio del referto all'autorità giudiziaria — omissione alla quale è applicabile il comma secondo dell'art. 365 c.p. — ma ometta anche di compilare nei confronti della stessa persona, implicata in una rapina, la cartella clinica e si attivi, al di là delle semplici cure e dell'assistenza dovuta, nella ricerca di un radiologo e di una clinica privata in cui ricoverare la persona medesima, con esclusione di pubblici ospedali.