Cass. pen. n. 7963 del 26 agosto 1997
Testo massima n. 1
In tema di falsa testimonianza, è applicabile la esimente di cui all'art. 384, comma secondo, c.p. al soggetto che, assunto legittimamente come testimone perché al momento non vi erano a suo carico indizi di reità, risulti successivamente sottoposto a procedimento penale per un reato connesso a quello relativamente al quale aveva reso falsa testimonianza. Infatti, il tenore e la ratio del comma secondo dell'art. 384 impongono di ritenere, tenuto conto anche del principio di cui all'art. 3 Cost., che l'esimente sia applicabile indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di imputato o indagato.