Cass. civ. n. 4057 del 7 aprile 1995
Testo massima n. 1
Nelle obbligazioni da atto illecito il luogo del pagamento non coincide necessariamente con quello ove è sorta l'obbligazione (forum delicti), in quanto l'obbligazione di risarcimento dei danni dipendenti da fatto illecito è debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza, giusta le previsioni dell'art. 1182, comma 4, c.c.