Cass. pen. n. 44936 del 7 dicembre 2005

Testo massima n. 1


Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, c.p., è a consumazione istantanea e si perfeziona nel momento in cui il debitore non ottempera alla ingiunzione di adempiere, in quanto il danno del creditore si verifica al momento dell'inottemperanza del debitore e la eventuale permanenza dell'inadempimento rappresenta semplicemente la protrazione degli effetti di un fenomeno che si è già realizzato. (In motivazione la Corte ha precisato che sono differenti i concetti di «ingiunzione di ottemperanza» e di «inottemperanza» perché mentre il primo si configura come una condizione di punibilità del reato, l'altro rappresenta un comportamento che cade sotto la sfera di volontà del debitore).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE