Cass. pen. n. 32342 del 31 luglio 2003

Testo massima n. 1


Perché si configuri la fattispecie di cui all'art. 388, primo comma, c.p., nella condotta di colui che simula la vendita di un bene immobile, è necessario che la finalità della vendita sia quella di sottrarsi agli obblighi di mantenimento nascenti dalla separazione, e non invece quella di prevenire pretese rivendicatorie da parte del coniuge separato sul bene. (Fattispecie nella quale l'imputato anche dopo aver venduto con atto simulato l'esercizio commerciale aveva continuato ad adempiere agli obblighi di mantenimento).

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