Cass. pen. n. 2904 del 12 aprile 1986
Testo massima n. 1
Il plausibile e giustificato motivo, che possa scriminare il rifiuto di dare esecuzione al provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei figli minori, anche se non deve configurare l'esimente dello stato di necessità, è atto a costituire valida causa di esclusione della colpevolezza solo quando sia stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto — dovere di tutela dell'interesse del minore, in una concreta nuova situazione sopravvenuta, che non abbia potuto, per il momento del suo avverarsi o per il suo carattere meramente transitorio, essere devoluta al giudice per la sua opportuna, eventuale modifica del provvedimento.