Cass. pen. n. 3769 del 25 marzo 1998
Testo massima n. 1
Il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di inibizione a un circolo ricreativo allo svolgimento di attività comportanti una rumorosità superiore a una determinata soglia (nella specie tre decibel) è da ritenere dato sia per la tutela del diritto alla salute della parte istante, sia per la tutela del suo diritto, in qualità di proprietario e possessore di appartamento contiguo, a escludere o limitare le immissioni alla salute, provenienti dal circolo medesimo, a norma dell'art. 844 c.c. Ne consegue che il comportamento diretto a eluderne l'esecuzione, mediante il superamento della soglia di rumore fissata nell'ordinanza, integra il delitto previsto dall'art. 388, comma secondo, c.p., e non la contravvenzione di cui all'art. 650 stesso codice.