Cass. pen. n. 5581 del 13 maggio 1998

Testo massima n. 1


La condotta materiale del reato di sottrazione di beni pignorati o sottoposti a sequestro, previsto dall'art. 388, comma terzo, c.p., è integrata, tra le altre ipotesi, dalla sottrazione della cosa sottoposta a custodia, il che implica la prova dello spostamento della cosa (amotio) da un luogo all'altro, effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario e al giudice dell'esecuzione, mentre il semplice allontanamento del soggetto (nella specie, del custode) dal luogo di custodia, in assenza di sottrazione dei beni, non dà luogo a responsabilità penale a tale titolo, salva la eventuale configurabilità di altre ipotesi criminose in relazione alla mancata osservanza dei doveri incombenti sul custode.

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