Cass. pen. n. 8852 del 1 ottobre 1997
Testo massima n. 1
La omessa consegna all'ufficiale giudiziario per la vendita di alcuni dei beni sottoposti a pignoramento dei quali l'imputato sia stato nominato custode integra il reato previsto dal quinto comma dell'art. 388 c.p. e non quello più grave previsto dai commi 3 e quattro dello stesso articolo. In tale ipotesi infatti i beni non subiscono l'amotio da parte del custode detentore, ma rimangono nella sua disponibilità a seguito dell'elusione dell'obbligo di consegna.