Cass. pen. n. 9915 del 27 settembre 1995
Testo massima n. 1
Ai fini della responsabilità del custode della cosa pignorata per il reato di cui all'art. 388 c.p., ad integrare il concetto di «sottrazione» è sufficiente lo spostamento della cosa (cosiddetto amotio) da un luogo all'altro effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario ed al giudice dell'esecuzione. (Fattispecie nella quale l'autoveicolo pignorato era stato trasferito, ad opera del custode, in un'officina privata e sottoposto allo smontaggio del motore).