Cass. pen. n. 16075 del 18 novembre 1989

Testo massima n. 1


Non sussiste il reato previsto dall'art. 388, quinto comma, c.p. nell'ipotesi in cui il custode di cose sottoposte a pignoramento ometta il trasporto dei beni dal luogo in cui sono custoditi a quello dell'incanto, perché a ciò deve provvedere, ai sensi dell'art. 536, primo comma, c.p.c., l'incaricato della vendita, cui incombe l'obbligo specifico di eseguire il trasporto anche in assenza del custode.

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