Cass. pen. n. 11249 del 22 novembre 1988

Testo massima n. 1


Nella nozione di atto pubblico ai fini penali non ha alcuna rilevanza la distinzione tra atti per uso interno ed atti destinati a spiegare efficacia nei confronti del pubblico perché anche i primi possono avere giuridica rilevanza ed efficacia probatoria in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale. (Applicazione del principio a minuta di sentenza civile, qualificata nella categoria degli atti pubblici interni).

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