Cass. pen. n. 3478 del 16 aprile 1984
Testo massima n. 1
La nozione di atto pubblico sotto il profilo penalistico è autonoma rispetto a quella civilistica in quanto la legge penale tutela il documento pubblico nella sua genuinità e veridicità sia quale strumento probatorio, sia in sé stesso quale principale espressione del bene giuridico della fede pubblica.