Cass. pen. n. 9423 del 11 novembre 1983
Testo massima n. 1
Il delitto di falso documentale, nell'ipotesi di falso materiale per alterazione, postula l'esistenza di un atto definitivamente formato. Fino a quando l'atto resta nell'ambito della legittima facoltà di disposizione del suo autore, non è configurabile un falso per alterazione ad opera di quest'ultimo, mentre il falso è configurabile se l'alterazione viene compiuta da un terzo. Invero, l'alterazione ad opera dell'autore diventa illecita quando l'atto esce dalla sua sfera di disponibilità.