Cass. pen. n. 7227 del 24 giugno 1992

Testo massima n. 1


I mandati di pagamento e le richieste di emissione di assegni di organi fallimentari sono atti pubblici in quanto estrinsecazione di potestà del curatore e del giudice delegato. (Fattispecie in tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale).

Testo massima n. 2


Nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque. (Nella specie, relativa ad alterazione di richieste di emissione di assegni e a formazione di falsi mandati di pagamento da parte di un curatore fallimentare, i giudici di merito avevano escluso la grossolanità del falso in considerazione della certa idoneità dei documenti falsificati a sorprendere la buona fede dei destinatari, tanto che costoro, pur essendo particolarmente qualificati perché funzionari e impiegati di banca, avevano dato corso ai pagamenti e al rilascio di assegni; la Cassazione ha ritenuto condivisibile tale decisione enunciando il principio di cui in massima).

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