Cass. pen. n. 2456 del 23 febbraio 1991

Testo massima n. 1


In tema di falsità materiale, l'esclusione della punibilità si ha solo nell'ipotesi di una assoluta inidoneità dell'azione che renda impossibile e non solo improbabile l'evento costitutivo dell'inganno della pubblica fede per manifesta riconoscibilità del falso da parte di chiunque e non anche nel caso di una falsità che, non provocando alcun sospetto, abbia richiesto il compimento di indagini per il suo accertamento.

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