Cass. pen. n. 10715 del 3 novembre 1988

Testo massima n. 1


In materia di falso l'idoneità dell'azione deve essere valutata con un giudizio «a posteriori», nel senso che la punibilità non è esclusa quando l'atto, sia pure falsificato grossolanamente, ha sorpreso la buona fede del destinatario e comunque in ogni caso in cui l'avvenuto uso del documento dimostri in concreto, che l'inganno si è verificato, così che appare inutile ogni valutazione circa la idoneità o meno del mezzo.

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