Cass. pen. n. 6485 del 27 giugno 1986

Testo massima n. 1


La non punibilità del falso ex art. 49 c.p. si ha solo nella ipotesi di inidoneità dell'azione che renda impossibile e non solo improbabile l'evento costitutivo dell'inganno della pubblica fede, per cui non si può parlare di «grossolanità del falso» quando l'uso del documento abbia sorpreso la buona fede del destinatario.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE