Cass. pen. n. 6485 del 27 giugno 1986
Testo massima n. 1
La non punibilità del falso ex art. 49 c.p. si ha solo nella ipotesi di inidoneità dell'azione che renda impossibile e non solo improbabile l'evento costitutivo dell'inganno della pubblica fede, per cui non si può parlare di «grossolanità del falso» quando l'uso del documento abbia sorpreso la buona fede del destinatario.