Cass. pen. n. 3113 del 9 marzo 1988
Testo massima n. 1
La locuzione «nell'esercizio delle proprie funzioni», di cui all'art. 476, deve essere intesa non in senso specifico, bensì generico di ambito delle funzioni, nel senso, cioè, che l'atto contraffatto o alterato deve rientrare, per sua natura, nella competenza funzionale del pubblico ufficiale o impiegato incaricato di pubblico servizio; onde il requisito sussiste, se il soggetto ha il potere di collaborare in un modo qualsiasi alla formazione dell'atto.