Cass. pen. n. 2122 del 4 marzo 1985

Testo massima n. 1


L'atto di deposito di una sentenza, compiuto dal cancelliere nell'ambito della sua competenza funzionale, non può definirsi certificativo, bensì di natura originaria, perché non ha riferimento a situazioni già preesistenti e costituite: esso è atto destinato a far fede erga omnes, nella sua attestazione di verità, che la sentenza è stata depositata con determinate modalità di tempo e di luogo. Pertanto l'alterazione della data dell'avvenuto deposito costituisce falso materiale in atto destinato a far fede fino a querela di falso.

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