Cass. pen. n. 8116 del 5 ottobre 1984
Testo massima n. 1
Il secondo comma dell'art. 476 c.p., disponendo una pena più grave di quella stabilita dal primo comma se la falsità riguardi un atto pubblico di fede privilegiata, configura una circostanza aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato. Ciò perché la natura dell'atto che esige una tutela più intensa a causa della sua particolare efficacia probatoria costituisce un elemento accidentale e non essenziale del delitto di falso in atto pubblico.