Cass. pen. n. 31720 del 28 luglio 2003
Testo massima n. 1
Integra il reato di falsità ideologica o materiale in atti pubblici la condotta del dipendente pubblico che, nelle sue funzioni di addetto alla gestione degli archivi informatici di una pubblica amministrazione, inserisce deliberatamente dati falsi negli elaboratori elettronici dell'archivio o modifica quelli esistenti in relazione ad atti o a documenti ivi registrati.