Cass. pen. n. 869 del 29 gennaio 1992

Testo massima n. 1


Il segretario comunale, il sindaco ed il membro anziano non hanno potere alcuno — in luogo e tempo diversi, successivi all'adunanza consiliare — di operare rifacimenti, rivisitazioni, interpretazioni, nel contenuto della deliberazione, come risultante dal testo, formalmente votato ed approvato: testo che è — e deve rimanere — lo strumento documentale, di manifestazione della decisione espressa dal consiglio comunale. (Fattispecie relativa al rigetto di ricorso dell'imputato, previamente qualificato il fatto dalla S.C. come reato ex art. 476 c.p. [falsità materiale] e non ex art. 479 [falsità ideologica] come ritenuto dai giudici di merito).

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