Cass. pen. n. 10580 del 9 settembre 1999

Testo massima n. 1


La carta di circolazione dei veicoli va qualificata come atto pubblico e non già come certificato, autorizzazione o attestato, posto che dispone la immatricolazione d'un determinato veicolo che abilita alla circolazione. Ne consegue che nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull'anzidetto documento si configura il reato previsto dall'art. 483 c.p. in relazione all'art. 476, primo comma, dello stesso codice.

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