Cass. pen. n. 8260 del 30 agosto 1993

Testo massima n. 1


Costituisce atto pubblico, e non certificato, l'attestazione di effettuata revisione di un veicolo apposta sulla carta di circolazione, in quanto essa è rivestita di forza probante originaria in forza della verifica di idoneità eseguita dal pubblico ufficiale che l'ha formata. (Fattispecie in tema di falsità ideologica).

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