Cass. pen. n. 4421 del 11 aprile 1988
Testo massima n. 1
Deve considerarsi atto pubblico il Registro ospedaliero degli interventi operatori per la sua idoneità a documentare fatti inerenti all'attività dell'ufficio pubblico cui gli autori sono addetti; l'eventuale alterazione dello stesso con aggiunta di nomi o di altri dati costituisce pertanto falsità materiale ai sensi dell'art. 476 c.p.