Cass. pen. n. 11920 del 18 dicembre 1997
Testo massima n. 1
Integra gli estremi del reato di falso materiale in atto pubblico la alterazione, al momento della apertura delle buste contenenti le generalità del candidato, della votazione annotata sugli elaborati d'esame all'atto della correzione, del giudizio dell'elaborato espresso dalla commissione esaminatrice, indipendentemente dalla avvenuta annotazione e sottoscrizione dei relativi verbali.