Cass. pen. n. 10346 del 15 novembre 1993

Testo massima n. 1


Il comportamento del pubblico ufficiale — nella specie maresciallo della Polizia di Stato — il quale, per far conseguire l'autorizzazione al porto d'armi ad una persona, abbia soppresso sulla richiesta i veri dati anagrafici di questa ed abbia apposto, immettendoli poi nel terminale, falsi dati, integra i reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all'art. 476 c.p., e di soppressione di atti veri di cui all'art. 490 stesso codice. Infatti, l'autorizzazione al porto d'armi è atto pubblico in quanto costitutivo di situazione soggettiva di rilevanza pubblicistica, sicché l'informazione al terminale, che è funzionale al rilascio dell'autorizzazione, è rilevante ai fini della tutela del falso documentale perché atto interno finalizzato al rilascio del documento.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE