Cass. pen. n. 3942 del 29 gennaio 2003

Testo massima n. 1


Le relazioni di servizio formate dagli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, poiché destinate ad attestare che il pubblico ufficiale ha espletato una certa attività, o che determinate circostanze sono cadute nella sua diretta percezione, costituiscono agli effetti della legge penale atti pubblici fidefacienti.

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