Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32445 del 26 giugno 2004

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32445 del 26 giugno 2004

Testo massima n. 1

La sottoscrizione, da parte del dirigente di un ufficio pubblico [ nella specie Conservatoria del Registro — Archivio Notarile ], dei fogli di presenza dei dipendenti, effettuata in assenza di un effettivo controllo del personale in ufficio, non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico [ art. 479 c.p. ], posto che il momento perfezionativo dell’atto pubblico costituito dal foglio di presenza coincide con la sottoscrizione dell’interessato, il quale autocertifica un fatto produttivo di effetti giuridici rilevanti, sul versante sia dei rapporti interni che di quelli esterni, mentre non sussiste alcun obbligo di controllo, positivamente sancito, che gravi sul dirigente in ordine all’apposizione della firma dei dipendenti in sua presenza, con la conseguenza che egli si limita ad una mera attestazione della regolarità estrinseca dell’atto, assolvendo così ad un onere procedimentale che è presupposto ai fini della liquidazione delle competenze retributive.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze