Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21355 del 15 maggio 2003

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21355 del 15 maggio 2003

Testo massima n. 1

La bolletta doganale di importazione ha natura di atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a formazione progressiva in quanto trae origine dalla dichiarazione di parte — formata dall’interessato e presentata nei modi e alle condizioni di legge [ art. 56 e 57 D.P.R. n. 43 del 1973 ], a cura dello spedizioniere doganale o da un suo procuratore — e si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l’attestazione da parte del pubblico ufficiale — il quale non si limita a recepire le indicazioni del privato, ma effettua sulle stesse una verifica della quale dà atto specificamente — della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata. Ne consegue che ricorre il delitto di cui agli articoli 48 e 479 c.p. ogni qualvolta la falsità delle attestazioni compiute dal funzionario dell’amministrazione doganale sia dovuta all’induzione in errore operata dal privato.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze