Cass. pen. n. 12447 del 4 aprile 2005

Testo massima n. 1


Integra il reato di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e non il diverso reato di cui all'art. 479 c.p.) la condotta consistita in una dichiarazione di vendita, al pubblico registro automobilistico, con indicazioni non veritiere in ordine all'acquirente, in quanto detta condotta si traduce nell'attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE