Cass. pen. n. 8152 del 7 luglio 1987

Testo massima n. 1


In tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome, in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona.

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