Cass. pen. n. 1290 del 31 gennaio 1989
Testo massima n. 1
Il principio per cui motivi di incompatibilità logica impediscono di applicare la continuazione tra reati colposi e reati dolosi non fa venir meno la possibilità di ritenere la continuazione fra il reato di detenzione e cessione di modica quantità di sostanze stupefacenti e quello di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto perché quest'ultimo reato, pur essendo punito a titolo di colpa, esige che il reato base sia doloso.