Cass. pen. n. 3371 del 5 ottobre 1998

Testo massima n. 1


Il reato di ingiuria è punibile a titolo di dolo generico, inteso come volontà di usare espressioni offensiva con la consapevolezza dell'attitudine offensiva delle parole usate. La configurabilità del delitto prescinde, quindi, dai motivi a delinquere e dall'animus nocendi vel iniuriandi che è del tutto irrilevante perché estraneo alla struttura della fattispecie legale. In conseguenza, il dolo è configurabile, senza necessità di una particolare dimostrazione, qualora l'espressione usata sia autonomamente e manifestamente offensiva, tale, cioè, da offendere, con il suo significato univoco, la dignità della persona.

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