Cass. pen. n. 2784 del 21 gennaio 2015

Testo massima n. 1


In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 595 cod. pen.

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