Cass. pen. n. 26133 del 5 luglio 2011
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nella nozione di "stampa" di cui all'art. 595 comma terzo c.p. vanno ricomprese tutte le riproduzioni grafiche, come i manifesti e i volantini, ottenute con qualsiasi mezzo meccanico, sia esso un ciclostile, una fotocopiatrice o un computer, atteso che per la configurabilità del reato è sufficiente che la riproduzione sia destinata alla diffusione ad una indifferenziata cerchia di persone, mentre è del tutto irrilevante lo strumento utilizzato per ottenerla o il numero di copie ottenuto. (Fattispecie relativa alla diffusione di un volantino contenente frasi oscene ed offensive nei confronti della vittima ed affisso nelle cabine telefoniche della città dove la stessa viveva).