Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6675 del 6 giugno 1988

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6675 del 6 giugno 1988

Testo massima n. 1

La causa di non punibilità prevista dal comma primo dell’art. 599 c.p. è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito che può non esercitarlo anche se ricorrono le condizioni richieste dalla legge; invero la concessione del beneficio non costituisce un diritto soggettivo dell’interessato che può solo fare istanza perché tale potere venga esercitato, ma non censurare in cassazione un’eventuale pronuncia negativa, neanche se concorrono le condizioni richieste dalla predetta norma.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze