Cass. civ. n. 11002 del 27 maggio 2015
Testo massima n. 1
L'eccezione di incompetenza per territorio non è proponibile dalla parte contumace dopo la definizione del giudizio di primo grado, salvo che ricorrano gli estremi per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ.