14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 10509 del 21 maggio 2015
Posted at 17:33h
in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di litispendenza, ai fini dell’applicazione del principio di prevenzione tra cause in rapporto di continenza, l’una iniziata con ricorso monitorio e l’altra con citazione, occorre avere riguardo, per quest’ultima, al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell’atto al destinatario anche in caso di nullità della notificazione se il vizio sia stato sanato, con effetto “ex tunc”, a seguito di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]